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Regolamento (UE) 1255/2012 della Commissione dell’11 dicembre 2012


Regolamento (UE) 1255/2012 della Commissione dell’11 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 360 del 29 dicembre 2012, adotta le modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo- utilizzatori e modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito – Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti, l’IFRS 13 Valutazione del fair value e l’IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto.

L’obiettivo delle modifiche all’IFRS 1 è di introdurre una nuova eccezione all’ambito di applicazione dell’IFRS 1 – ossia, le entità che sono state soggette a grave iperinflazione sono autorizzate ad utilizzare il fair value come sostituto del costo delle loro attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, tali modifiche sostituiscono anche i riferimenti alle date fissate nell’IFRS 1 con riferimenti alla data di passaggio. Per quanto concerne lo IAS 12, esso definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L’obiettivo delle modifiche allo IAS 12 è di introdurre un’eccezione al principio di valutazione nello IAS 12 sotto forma di una presunzione relativa in base a cui il valore contabile dell’investimento immobiliare valutato in base al modello del fair value sarebbe recuperato attraverso la vendita e un’entità sarebbe tenuta a ricorrere all’aliquota fiscale applicabile alla vendita dell’attività sottostante.

Le società applicano le suddette modifiche, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci alla data di entrata in vigore del presente regolamento o successivamente.

L’IFRS 13 stabilisce un unico quadro IFRS per la valutazione del fair value e fornisce una guida completa su come valutare il fair value di attività e passività finanziarie e non finanziarie. L’IFRS 13 si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni al fair value o richiede informazioni integrative sulle valutazioni del fair value.

L’obiettivo dell’IFRIC 20 è fornire orientamenti sulla rilevazione dei costi di sbancamento nella fase di produzione come attività e sulla valutazione iniziale e successiva dell’attività derivante da un’operazione di sbancamento, al fine di ridurre le differenze pratiche nel modo in cui le entità contabilizzano i costi sostenuti nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto.

Le società applicano l’IFRS 13, l’IFRIC 20, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013 o in data successiva.

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