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Principio contabile 21 – Il metodo del patrimonio netto

Scopo del Principio è quello di fornire i criteri di rappresentazione e di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto e le informazioni complementari richieste per rendere più chiara l’applicazione del metodo stesso. Questo Principio trova quindi applicazione per le imprese che redigendo il proprio bilancio d’esercizio secondo i principi contabili nazionali, valutano le partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del patrimonio netto (come consentito dall’art. 2426, n. 4 cod. civ.) o che forniscono, in nota integrativa, informazioni sul valore delle partecipazioni stesse in applicazione di tale metodo e sui relativi effetti sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio.

Poiché l’applicazione del metodo del patrimonio netto porta ad un consolidamento sintetico degli stessi valori oggetto del bilancio consolidato, questo documento opera numerosi rinvii al documento che tratta appunto di tale bilancio; una corretta applicazione del metodo del patrimonio netto non può, infatti, prescindere dalla conoscenza delle tecniche e dei principi di consolidamento integrale.

Esula da questo Principio l’applicazione del metodo del patrimonio netto con riferimento al bilancio degli enti finanziari, quali gli istituti di credito, le società di investimento mobiliare, le società di leasing, le società di factoring, le merchant banks, disciplinati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e dai provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d’Italia.

 

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