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Presentazione


L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è nato dall’esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.
L’Organismo Italiano di Contabilità è stato costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell’atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia.
In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: per la professione contabile, l’Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; per i preparers, l’Abi, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, l’Andaf, l’Ania, l’Assilea, l’Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio e la Confindustria ; per gli users, l’Aiaf, l’Assogestioni e la Centrale Bilanci.
I Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di Settore (Banca d’Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all’iniziativa.

La legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni dell’OIC. La legge integra il d.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell’OIC già previste dalla legge 244/2007.
Successivamente, con legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto legge 228/2021, sono stati modificati gli artt. 9-bis e 9-ter del D.lgs. 38/05, estendendo l’attività dell’Organismo anche alla materia della sostenibilità.

Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell’Organismo Italiano di Contabilità 
1. L’Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: 
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; 
b) fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; 
c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività. 
Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze sull’attività svolta.

Art. 9-ter – Finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità 
 1. Al finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità, fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall’applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
2. Il Collegio dei fondatori dell’Organismo Italiano di Contabilità stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell’Organismo Italiano Contabilità nonché le quote di finanziamento di cui al comma 1 da destinare alla IFRS Foundation e all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’Organismo Italiano di Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all’Organismo Italiano di Contabilità tramite il sistema camerale. 

Per l’anno 2023, così come per gli anni 2018-2022, al finanziamento dell’OIC hanno contribuito:
- i Fondatori per 310.000 euro (per gli anni 2018-2022 è stato pari a 350.000 euro). Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, in qualità di Fondatore, ha contributo per 120.000 euro. Di tale contributo si dà separata evidenza in virtù della legge 124/2017, art. 1, comma 125 che prevede di pubblicare in internet i contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni;
- le imprese attraverso la maggiorazione dei diritti di segreteria versati al momento del deposito dei bilanci, e raccolti attraverso il sistema camerale. Il contributo complessivo ammonta a 2.700.000 euro.

 

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